Art. 2.
(Requisiti per la nomina dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
      3. L'incarico dell'Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni attività politica.
      4. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
      5. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
      6. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.